Concessioni demaniali, la proroga automatica è illegittima. Preoccupazioni fra Positano, Amalfi e Maiori

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Concessioni demaniali, la proroga automatica è illegittima. Preoccupazioni fra Positano, Amalfi e Maiori

Concessioni demaniali, la proroga automatica è illegittima. Preoccupazioni fra Positano, Amalfi e Maiori  ,  almeno dove sono state rinnovate le concessioni demaniali nelle principali spiagge della Costiera amalfitana, ma non solo .Una nuova sentenza del Consiglio di Stato potrebbe rivoluzionare il sistema fin qui applicato delle concessioni demaniali marittime, dichiarando illegittime le proroghe automatiche senza gara pubblica.

La Direttiva Bolkestein 2006/123/CE, tanto detestata dai concessionari di stabilimenti balneari e di fatto disapplicata da diverse leggi italiane, dispone che le concessioni demaniali marittime siano assegnate con gara pubblica. Finora la normativa europea era stata “aggirata” con il sistema delle proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime, previste prima dalla legge 221/2012 fino al 31 dicembre 2020 e poi dalla legge di bilancio 145/2018 per altri 15 anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge ovvero fino al 31 dicembre 2033.
Proroghe che ora sono state dichiarate illegittime dalla sentenza n. 7874 della Sezione Sesta del Consiglio di Stato, pubblicata il 18 novembre 2019. La decisione riguarda il caso di una concessione nel Comune di Santa Margherita Ligure. Una società privata aveva fatto ricorso alla magistratura amministrativa a seguito del rifiuto del Comune di indire una gara pubblica su una concessione demaniale, confermando l’assegnazione alla società già concessionaria.

Con la sentenza, il Consiglio di Stato, applicando la normativa e la giurisprudenza dell’Unione europea, ha stabilito che le leggi nazionali italiane che prevedono proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime, poiché illegittime, vanno disapplicate dai Comuni. Il servizio è di Qui Finanza .

Richiamando precedenti pronunce, il Consiglio di Stato ha sottolineato che “con la concessione di area demaniale marittima si fornisce un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non discriminazione” (Cons. Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2005 n. 168 e Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2017 n. 394).

È stata, poi, richiamata la decisione della Corte di Giustizia UE, nella sentenza Sez. V, 14 luglio 2016, in cause riunite C-458/14 e C-67/15, secondo la quale “l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati”.

Pertanto, il Consiglio di Stato, ha stabilito che la proroga ex lege delle concessioni demaniali aventi natura turistico-ricreativa non può essere generalizzata, dovendo la normativa nazionale ispirarsi alle regole dell’Unione europea sulla indizione delle gare.

Una pronuncia giunta a sorpresa e a distanza di pochi giorni da altre in cui, invece, il Consiglio di Stato riconosceva la proroga di 15 anni delle concessioni demaniali. Un questione, dunque, ancora tutta da definire. Anche perché il Consiglio di Stato non ha annullato gli atti del Comune di Santa Margherita Ligure che applicavano le proroghe automatiche delle concessioni previste dalle leggi, ma ha annullato solo gli atti in cui il Comune aveva respinto le richieste della società ricorrente di istituire una gara pubblica. Pertanto, per un cavillo di procedura non cambierà nulla nei fatti per le parti in causa.

In ogni caso i dirigenti amministrativi che applichino la legge nazionale o regionale in contrasto la norma del diritto europeo rimangono soggetti alle responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

Dunque, è fondamentale il principio enunciato con la sentenza, che rischia di provocare un terremoto in futuro nell’assegnazione delle concessioni per gli stabilimenti balneari, scardinando il sistema fin qui applicato dal legislatore.

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Source: Positanonews

By | 2020-02-27T22:14:20+00:00 febbraio 27th, 2020|Senza categoria|0 Comments

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